Novità sul fronte del fisco e della casa. Con la sentenza n. 499/2017, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha specificato che la prima casa – insieme all’automobile – non fa più reddito. Nel dettaglio, da quanto chiarito, è illegittimo avviare un’indagine di accertamento sintetico, o da redditometro, nei confronti di un contribuente sul presupposto unico della sua titolarità di un’abitazione principale e di un’autovettura di modesto valore. Si tratta, infatti, di beni di possesso generalizzato e non di parametri di ricchezza.

Ne consegue che, d’ora in poi, l’abitazione principale e l’automobile di modesto valore non dovrebbero venire ritenuti indici effettivamente considerabili ai fini del calcolo del reddito e non dovrebbero più essere oggetto di accertamenti fiscali mediante il redditometro. A patto, naturalmente, che non emergano evidenti sproporzioni tra i beni acquistati e le entrate del contribuente.

La sentenza è frutto del ricorso alla Ctr della Toscana da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si è opposta alla sentenza tributaria provinciale. Il caso in questione riguarda la notifica di due avvisi di accertamento da redditometro per il biennio 2007/2008, avviati sul presupposto della titolarità, da parte del contribuente, del 25% di un immobile ereditato dal padre e del 50% di un immobile ereditato dalla madre, nonché sulla base della proprietà di un veicolo immatricolato nel 2003 e di una moto.

Con la sentenza n. 499/2017, la Ctr della Toscana ha confermato la decisione di primo grado, dal momento che il possesso di un immobile ad uso abitativo, nonché di veicoli di valore ordinario, non possono costituire indici di reddito giustificanti l’avvio di accertamenti fiscali nei confronti di un contribuente. Tali tipologie di beni non vengono considerati voluttuari. Diverso è il caso degli immobili abitativi di lusso, o di immobili adibiti ad uso commerciale o produttivo, nonché di veicoli di grossa cilindrata.

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