Con il voto di fiducia alla Camera, arriva ormai alle battute finali la manovra correttiva alla legge finanziaria che dovrà arrivare alla conversione entro il 23 giugno 2017. Ecco tutte le novità che interessano il settore immobiliare.
Manovra correttiva 2017 detrazioni
Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Manovra correttiva pignoramenti
Con la modifica introdotta il Fisco potrà espropriare un immobile diverso dalla prima abitazione se il debitore possiede un patrimonio immobiliare complessivo del valore minimo di 120 mila euro.
Stabilizzazione della mediazione
Fine della fase di sperimentazione della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.
Detrazione fiscale per adeguamento sismico 2017
So provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori. spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione.
Voucher lavori condominiali
Si introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici – inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
manovra correttiva 2017 affitti brevi
Dal primo giugno entrerà in vigore l’imposta speciale che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La nuova imposta andrà a sostituire quella dell’Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.
(fonte: condominioweb)