L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando è possibile detrarre i canoni di locazione in un contratto registrato con la cedolare secca.
All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:
Sono una professionista. Posso detrarre come costo d’esercizio i canoni versati per un’unità immobiliare di categoria A/2, il cui contratto di locazione è stato registrato con la cedolare secca?
L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:
I canoni pagati per un immobile utilizzato con un contratto di locazione non finanziaria sono deducibili al 100% (secondo il principio di cassa), qualora lo stesso sia strumentale, ovvero al 50%, se a uso promiscuo.
A tal fine, è necessario che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del Tuir).
Il regime della cedolare secca trova applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo, locati per finalità abitative, e le relative pertinenze (articolo 3 del Dlgs 23/2011).
Non possono invece usufruire del regime della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, così come le locazioni concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione (circolare 26/E del 2011).
Una unità immobiliare accatastata come A/2 rientra tra le abitazioni di tipo civile. Conseguentemente, non appare possibile per un professionista dedurre i costi sostenuti per un immobile di tipo residenziale.