Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che un contratto di affitto non registrato è nullo e l’inquilino puo’ non pagare i canoni di affitto. Detto ciò si capisce come per l’affittuario sia possibile recedere dall’accordo se questo non è stato ancora registrato, liberamente e in qualunque momento. Facendo pero’ attenzione a qualche possibile intoppo.
La legge stabilisce che il padrone di casa ha trenta giorni di tempo dalla firma del contratto per registrarlo. Passato tale termine, sebbene abbia la possibilità ai fini tributari di procedere a un ravvedimento operoso, il contratto precedentemente firmato è comunque nullo ai fini civilistici, ovvero è come se non fosse mai stato sottoscritto e non produce effetti. Il padrone di casa avrebbe bisogno della firma dell’inquilino su una nuova scrittura privata e dovrebbe registrare quest’ultima.
Ecco quindi il primo intoppo. Se l’inquilino comunica al padrone di voler recedere dal contratto non ancora registrato, questi potrebbe andare a registrarlo immediatamente. Il contratto diventerebbe immediatamente valido e il recesso non sarebbe quindi possibile prima della sua naturale scadenza.
Contratto di locazione non registrato disdetta
Ma come deve avvenire la disdetta di un contratto non registato? Poiché l’affitto non registrato non ha nessun valore, l’iter della risoluzione non dovrebbe seguire quanto dettato dalla legge. Ovvero l’inquilino potrebbe andare via anche senza una formale comunicazione.
Per proteggersi da eventuali pretese future a risarcimento dei danni da parte del proprietario, è sempre meglio, pero’, dare una formale comunicazione scritta al proprietario, mettendo nero su bianco che il contratto non è stato mai registrato, e che vi sono difetti dell’immobile che lo rendono inservibile.