Autore: condominioweb (collaboratore di idealista news) 01 dicembre 2017, 10:24

Articolo scritto dall’avv. Alessandro Gallucci di condominioweb

Se un’unità immobiliare ubicata in condominio viene concessa in locazione, è necessario comunicare il contratto di locazione all’amministratore. Entro quanto tempo e da parte di chi va posto in essere questo adempimento?

Partiamo subito dalla norma di riferimento: essa è contenuta nella legge n. 431 del 1998 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. La norma cui guardare per trovare risposta a tutti i quesiti posti in apertura di questo breve approfondimento è il primo comma dell’art. 13 che recita: “[…] E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’ articolo 1130, numero 6), del codice civile”.

La norma prevede un insieme di adempimenti chiaro e preciso. Innanzitutto un obbligo di natura tributaria, ossia la registrazione del contratto di locazione da parte del locatore, ossia della persona che concede in locazione l’unità immobiliare.

La registrazione, ossia il deposito del contratto presso l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’applicazione delle imposte in ragione del regime prescelto (es. cedolare secca) deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione del contratto stesso.

Dal momento della registrazione inizia a decorrere un nuovo termine, che rileva nei rapporti condominiali. Si tratta di sessanta giorni entro i quali il medesimo locatore deve comunicare all’amministratore condominiale, in modo documentato, l’avvenuta registrazione del contratto di locazione.

Che cosa vuol dire ciò? Il locatore deve trasmettere all’amministratore il contratto di locazione registrato? Ad avviso di chi scrive, no. La legge impone a questo soggetto di dare documentata comunicazione della registrazione del contratto, non di comunicare il contratto registrato.

Ed allora? Allora è sufficiente comunicare all’amministratore la ricevuta di registrazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, esplicitando chiaramente i nomi delle parti (sovente le ricevute di registrazione riportano il solo codice fiscale delle medesime).

Tale adempimento, specifica il primo comma dell’art. 13 della legge n. 431/1998 vale anche in relazione agli obblighi posti in capo ai condòmini in relazione alla tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Al riguardo è utile specificare un aspetto concernente la tempistica. L’art. 1130 n. 6 c.c. pone in capo ai condòmini un obbligo di comunicazione di una serie di dati (ivi comprese le generalità dei titolari di diritti personali di godimento) entro sessanta giorni dall’avvenuta variazione.

Esempio: Tizio è proprietario di un appartamento e lo concede il locazione a Caio. I dati identificativi di Caio devono essere comunicati all’amministratore entro sessanta giorni dalla stipula del contratto (data di riferimento ai fini della suddetta variazione).

Come s’è detto, però, l’art. 13 della legge n. 431 del 1998 impone l’obbligo di comunicazione della registrazione del contratto di locazione – anche ai fini della tenuta del registro di anagrafe condominiale – entro sessanta giorni dalla registrazione (e non della firma del contratto).

Quindi? Quale termine considerare? Ad avviso dello scrivente va tenuto in considerazione quello indicato dalla legge n. 431, in quanto l’adempimento ivi previsto è stato inserito nella legge dopo l’entrata in vigore dell’art. 1130 n. 6 c.c.

fonte idealista.it