La normativa sull’Ape, l’attestato di prestazione energetica, prevede determinati obblighi nel caso di un immobile che venga messo sul mercato per la vendita o la locazione. Vediamo insieme quali sono.
Obbligo di dotazione – L’immobile deve essere dotato, a cura del proprietario, di un Apa in corso di validità e registrato secondo le normative regionali.
Obbligo di informazione – Il proprietario dell’immobile deve informare l’eventuale acquirente, locatario o comunque controparte contrattuale, dei contenuti dell’Ape in dotazione all’immobile stesso. La conferma dell’avvenuta informazione deve essere riportata nel successivo contratto.
Obbligo di consegna – Il proprietario dell’immobile deve consegnare all’eventuale acquirente o locatario o comunque controparte contrattuale, copia dell’Ape in dotazione all’immobile stesso. Questo obbligo è da ritenersi autonomo e distinto da quello successivo di allegazione. La conferma dell’avvenuta consegna deve essere riportata nel successivo contratto.
Obbligo di allegazione – Colui che registra il contratto (notaio) deve allegare all’atto l’Ape dell’immobile oggetto del contratto stesso.
Obbligo di affissione – Questo obbligo riguarda gli edifici della pubblica amministrazione o comunque utilizzati da essa. L’Ape deve essere esposto in evidenza all’ingresso dell’edificio o in luogo visibile al pubblico.
Gli obblighi di dotazione, informazione, consegna e allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti immobiliari possono causare ai soggetti inadempienti sanzioni importanti.