La cedolare secca al 10% si applica anche agli affitti transitori. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un quesito formulato nell’ambito dell’iniziativa del Sole24ore Telefisco 2017. Le Entrate hanno fornito delucidazioni anche in merito alla mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione.
Cedolare secca affitti transitori
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta (10 per cento fino alla fine del 2017) si applica – oltre che ai contratti d’affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori disciplinati dalla legge n. 431 del 1998.
Mancata proroga cedolare secca
Come stabilito da una comunicazione della stessa Agenzia delle Entrate la mancata comunicazione della proroga dell’opzione della cedolare secca “non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”.
Con la risposta al Telefisco, l’Agenzia ha chiarito che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della nuova norma.