Importante sentenza della Cassazione in merito alla possibilità di affittare il proprio appartamento in condominio come casa vacanze o in ogni caso come affitti brevi. Tali attività non possono essere vietate dall’assemblea condominiale, a meno che nel regolamento contrattuale stipulato al momento del rogito esista un divieto espresso e specifico.

La sentenza 22711 del 28 settembre ha per oggetto un appartamento destinato a locazioni di breve durata. La Corte ha ricordato come solo il regolamento contrattuale  stipulato dal costruttore e accettato dall’acquirente al momento del rogito ha la facoltà di vietare lo svolgimento di una specifica attività. Ma il divieto deve riguardare quella in attività in concreto. In questo caso nel contratto veniva contemplato il divieto di subaffittare o affittare l’appartamento adibendolo a pensione o albergo. Di conseguenza, secondo la Corte, questa formula non vieta la locazione per brevi periodi.

L’assemblea condominiale puo’ quindi far riferimento al regolamento contrattuale per vietare un’attività solo esiste in esso un suo divieto espresso. Altrimenti non si potrà opporre.

(fonte idealista.it)