Se un acquirente vuole conservare le agevolazioni prima casa non può limitarsi a trasferire la propria sede di lavoro nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dalla compravendita. A dirlo è stata la Ctp di Milano in una recente sentenza.
La normativa sulle agevolazioni per l’acquisto prima casa prevede che il bonus spetta a chi:
– sia già residente nel Comune dove è ubicata la casa
– svolga in tale Comune la propria attività lavorativa o di studio
– trasferisca la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data del rogito.
Agevolazione prima casa e trasferimento della sede lavorativa
Nel caso oggetto della sentenza, l’acquirente si era visto revocare i benefici prima casa per non aver adempiuto all’obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi. Il soggetto aveva ribattuto di aver trasferito entro tale periodo di tempo la propria sede lavorativa nel Comune dove era ubicato l’immobile.
Secondo l’interpretazione del Tribunale, però, l’effettivo trasferimento dell’attività lavorativa entro 18 mesi non basta, perché l’attività lavorativa deve essere ubicata già all’atto del rogito nel Comune dove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato.