Le agevolazioni sulla prima casa si possono ottenere anche quando solo uno dei due coniugi è residente nel Comune dove l’abitazione è ubicata. Via libera dunque al bonus anche nel caso in cui i due abbiano residenza diversa. A dirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016.
La Cassazione ha così accolto il ricorso di una coppia che si era precedentemente vista revocare i benefici sull’immobile dalla Commissione Tributaria.
Sul fronte delle agevolazioni fiscali prima casa tra coniugi, non conta che solo il marito o solo la moglie abbia trasferito, nei 18 mesi successivi all’acquisto, la propria residenza. Ciò che davvero rileva è che sia stato dichiarato che nel predetto immobile la famiglia abbia la sua residenza.
Nell’ipotesi di acquisto effettuato da due coniugi, dunque, l’agevolazione prima casa si può ottenere non soltanto se entrambi risiedono nel Comune dove l’abitazione è ubicata, ma anche se risiedono in due Comuni diversi, a condizione però che l’immobile acquistato sia ubicato in uno di questi Comuni, in tale Comune la famiglia (considerata nel suo insieme) abbia la sua residenza, si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione legale dei beni.
Questo significa che, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, per ottenere l’agevolazione prima casa non è necessario che entrambi risiedano nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto, ben potendo conservare una residenza diversa. In questo caso, però, l’agevolazione sarà mantenuta solo alle predette tre condizioni.
Prima di tale sentenza si riteneva che, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione prima casa, entrambi dovessero avere o trasferire nei successivi 18 mesi la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato. La sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016 afferma che l’agevolazione spetta anche se uno dei due coniugi non abbia questo requisito della residenza. Una decisione alla quale la Corte è arrivata ricorrendo alconcetto di “residenza della famiglia” quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi.
Una volta provato che la casa oggetto di acquisto agevolato è destinata ad ospitare la “residenza della famiglia”, non importa poi che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza. Questo “in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, sicché un’interpretazione della legge tributaria, che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica, conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.