La locazione turistica prevede l’affitto di una casa o anche solo una stanza per brevi periodi e consente al proprietario di rimanere in possesso dell’immobile. Vediamo come funzionano i cosiddetti “affitti brevi”.
Con la locazione turistica il proprietario mette a reddito l’immobile per brevi periodi, rimanendone di fatto in possesso e senza dover registrare alcun contratto se la locazione dura per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Il proprietario, inoltre, può variare il canone di locazione secondo i periodi di alta e bassa stagione o in corrispondenza di eventi di richiamo turistico.
Questo tipo di locazione non deve sottostare alle norme previste dalla legge 431/1998 sulle locazioni abitative, ciò rende più agile e libero l’accordo tra proprietario e inquilino, che consiste nell’accettazione da parte dell’inquilin o dell’offerta pubblicata dal proprietario.
La locazione turistica non prevede servizi aggiuntivi, si contraddistingue dunque dal Bed and Breakfast. E’ necessario quindi far sapere che l’appartamento è sprovvisto di servizio di cambio biancheria. E’ possibile comunque prevedere un compenso per la pulizia e il proprietario può fare convenzioni con il bar vicino o dello stabile in cui è l’appartamento. L’assenza di servizi tipicamente alberghieri consente al proprietario di esercitare l’attività locatizia anche in forma non imprenditoriale.
Quando il proprietario si affida all’intermediazione dei siti Internet, spesso non è necessario riscuotere il pagamento direttamente dall’ospite. In tal caso, però, bisogna ricordare che il prezzo indicato nell’offerta include anche la quota a titolo di commissione del portale Internet. L’ospite scaricherà dal portale Internet la ricevuta dell’importo pagato, mentre il locatore conserverà l’estratto bancario con le ricevute di accredito che di solito gli viene mandato via email, dalla piattaforma web, per l’indicazione dei guadagni in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i canoni di locazione percepiti sono soggetti a tassazione Irpef e vanno indicati, sul modello 730 oppure sul Modello Unico, nel quadro RB per i “redditi da fabbricati”. Le spese sostenute non verranno portate in deduzione se non nella misura del 5% del reddito complessivo e a titolo forfettario.
Quando si decide di fare una locazione turistica, il proprietario deve ricordare di comunicare i dati delle persone alloggiate. Con una circolare interpretativa dello scorso anno, infatti, la Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei dati delle persone alloggiate all’autorità di pubblica sicurezza si estende ai locatori privati occasionali. Tramite l’iscrizione all’apposito portale AlloggiatiWeb è possibile comunicare anche in via telematica i nomi degli inquilini, cittadini Ue o extra Ue.
Come ricordato da La legge per tutti, all’interno del sito della Polizia di Stato si trova l’area Carta dei Servizi per ogni questura territorialmente competente con i moduli da scaricare e compilare. In questo modo si inseriranno i dati del locatore e dell’immobile ottenendo le credenziali di accesso al portale. Si scaricherà quindi il certificato digitale di sicurezza sul proprio pc per poter comunicare di volta in volta i nominativi degli ospiti.
In Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto il locatore deve comunicare di esercitare tale attività in modo non imprenditoriale. Si tratta di una segnalazione certificata di inizio di attività non imprenditoriale, da inoltrare secondo le istruzioni che appaiono sul portale web del Comune o altrimenti, in modalità non telematica, presentando l’apposito modulo compilato allo sportello delle attività produttive. In particolare, per quanto riguarda la Regione Lombardia questa comunicazione è un passaggio obbligato per ottenere il rilascio delle credenziali al sistema di pagamento dell’imposta di soggiorno.