Secondo gli esperti, dopo l’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili si applicano le stesse regole di comunione dei beni valide per il matrimonio. Il portale Mutui.it, in collaborazione con Facile.it, ha elaborato un’analisi sulle conseguenze della legge sull’acquisto di una casa, l’accensione di un mutuo o l’eventuale gestione della fine dell’unione.

L’analisi parte dalla considerazione che, nonostante la materia non sia stata ancora definita, anche all’acquisto di una casa, con o senza  mutuo, si applichino le stesse regole sia per i coniugi tradizionali che per le unioni civili. In particolare vale la regola che permette la detrazione degli interessi passivi del mutuo cointestato, in caso di acquisto di un immobile in comproprietà o in regime di comunione dei beni. Ciascuna delle due parti di una unione civile potrà quindi non solo detrarre la propria quota di interessi passivi (il 19% per un massimo di 4000 euro) ma detrarre il 100% in caso abbia fiscalmente a carico il proprio compagno.

Allo stesso modo, in caso di scioglimento dell’unione civile dovrebbe applicarsi quanto accade in caso di divorzio. Alle unioni civili si applica infatti il titolo III del libro I del Codice Civile in materia di alimenti. Se, quindi, la coppia unita civilmente si separa mentre è in corso il pagamento di un mutuo, la parte obbligata a pagare gli alimenti può decidere di continuare a pagare le rate chiedendone la detrazione dall’assegno versato all’ex-compagno.

Può infatti accadere, come succede per le famiglie tradizionali, che in caso di separazione la casa sia assegnata solo ad uno dei due, e che l’altro continui a dover pagare le rate pur non avendo più residenza nell’immobile. Sono comunque sempre aperte le strade della vendita consensuale dell’immobile per l’estinzione del mutuo, o la rinegoziazione del mutuo stesso in modo che solo chi desidera restare proprietario sia anche il solo intestatario del contratto di finanziamento.

In caso poi di morte di uno dei due costituenti l’unione civile, si applica il regime della successione ereditaria di cui al libro secondo del Codice Civile (in particolare il titolo II sulla successione degli eredi, il capo III e capo X del titolo I sulla successione dei legittimari e il capo II del titolo IV sulla collazione, ovvero sulla restituzione delle donazioni in sede di suddivisione delle eredità). Il compagno superstite gode dello stesso diritto di successione che spetta al coniuge: dovrebbe quindi ereditare anche l’obbligo ad estinguere al posto del defunto eventuali contratti di mutuo in essere, a meno di non rifiutare l’eredità.

convivenze di fatto cosa cambia

Diverso il caso delle convivenze di fatto, disciplinate sempre dalla legge Cirinnà. In questo caso, tutto quello che riguarda il regime patrimoniale può essere regolato da un contratto di matrimonio nel quale si specifichi il regime patrimoniale (comunione, separazione) che si intende mantenere, e il modo in cui si intende regolare ogni tipo di pendenza in caso di scioglimento del rapporto o di morte di uno dei due compagni. In caso di morte di uno dei due conviventi, l’altro ha diritto, secondo la legge, a viverci per almeno altri due anni e comunque non per più di cinque anni, e di succedere al compagno in caso di eventuale contratto di affitto. Diritto che si estingue con la formazione di un nuovo legame.