Ai fine della deduzione del 20% del costo di acquisto di abitazioni da dare in locazione per otto anni a canoni bassi sono inclusi anche i contratti di affitto a canone libero di durata di quattro anni, con tacito rinnovo di altri quattro anni. A confermarlo l’Agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore.
In particolare, è stato chiarito che il requisito della destinazione alla “locazione per almeno otto anni” può essere rispettato con qualsiasi tipo di contratto di locazione, “ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti”.
Secondo quanto previsto, l’unità immobiliare acquistata, ristrutturata o costruita deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni. Si tratta di un vincolo che viene rispettato sia se il contratto ha tale periodo per esplicito accordo delle parti, sia se è la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che la deduzione è riconosciuta a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare. Una precisazione che di fatto ha corretto le errate condizioni contenute nelle istruzioni di Unico PF e del 730, relativi al 2014, e della prima versione definitiva dei modelli relativi al 2015, approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2016, per il 730 2016, e con il provvedimento del 29 gennaio 2016, per Unico PF 2016.
Istruzioni nelle quali si imponeva che l’acquisto della casa dovesse essere effettuato solo presso imprese di costruzione o cooperative edilizie, ovvero che la ristrutturazione dovesse essere effettuata solo da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
I vincoli legati al soggetto cedente o a quello che ha effettuato i lavori di ristrutturazione erano stati eliminati dalla legge di conversione della norma che aveva introdotto il bonus in questione. Così, con i provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 31 marzo 2016 sono state corrette le istruzioni dei modelli 730 2016 e Unico PF 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che neppure il Dm attuativo dell’8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.
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