Cosa accade nel caso in cui il proprietario di un immobile invii una lettera di disdetta del contratto di locazione, ma il conduttore non la riceva? A fornire delucidazioni è la Corte di Cassazione.
Come evidenziato da La legge per tutti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2.756 del 2013, precisato che la disdetta intimata dal locatore con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al conduttore destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate dalla legge a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui il postino ha rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta il periodo legale del compimento della giacenza e quello che intercorre tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario.
Questo significa che se il locatore spedisce la disdetta con lettera raccomandata a.r. e il conduttore (o altri membri conviventi della sua famiglia), al momento della consegna da parte del postino, sia assente, allora la data alla quale far riferimento per verificare se la disdetta è stata tempestiva (rispetto ai sei mesi precedenti alla scadenza contrattuale) è la data in cui il postino ha rilasciato l’avviso di giacenza (usualmente ciò avviene lo stesso giorno della tentata consegna immettendo apposito avviso nella cassetta postale) e non la data in cui la giacenza ha termine e il plico viene rispedito al mittente.