Quando si avvicina la scadenza per il pagamento della seconda rata di Imu e Tasi per il 2017, molti inquilini si chiedono se debbano essere loro a corrispondere le imposte sulla casa. Vediamo quali sono le regole da seguire per le case locate.
Pagamento Imu e Tasi inquilini
Nel 2016 è stata abolita l’imposta sui servizi indivisibili per i proprietari di prime case. Ma l’esenzione non vale solo per i proprietari, ma anche per gli inquilini che prendano la residenza nell’immobile locato.
A versare l’imposta sarà in questo caso il proprietario secondo la percentuale deliberata dal Comune. In mancanza di un’opportuna delibera la percentuale da versare è del 90%. Il proprietario dovrà versare sulla casa anche l’Imu. Ma non è tenuto a versare la restante parte (il 10%) non corrisposta dall’inquilino
Tasi inquilino prima o seconda casa
Diverso è il caso in cui l’inquilino non risieda nell’immobile affittato. In questa ipotesi dovrà versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della stessa. La restante parte deve essere versata dal proprietario.
Anche i titolari di leasing o gli inquilini di locali commerciali dovranno versare la quota che corrisponde loro. Le imprese e i professionisti, inoltre, potranno dedurre la Tasi ai fini Irpef e Ires, come avviene per la Tari e a differenza di quanto previsto per l’Imu. L’imposta municipale, infatti, a partire dal 2013 è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20%.
fonte idealista.it