Quando si ha a che fare con un contratto di locazione breve e si vuole optare per la cedolare secca, a quale aliquota di imposta sono soggetti i canoni? A fornire delucidazioni a tal proposito è l’associazione dei geometri fiscalisti, Agefis.
Rispondendo al quesito “Facendo riferimento ai contratti di locazione brevi, la cui durata va da 30 giorni a diciotto mesi, nel caso in cui si volesse optare per la cedolare secca, a quale aliquota di imposta sono soggetti i canoni e quali sono le altre incombenze previsti per il locatore?”, l’Agefis ha così risposto:
“La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta (10% fino alla fine del 2017) si applica – oltre che ai contratti di locazione agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori di cui alla Legge n. 431 del 1998.
In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito sulla cedolare secca, confermando l’interpretazione della normativa che era già stata a suo tempo fornita da Confedilizia.
Ciò vale per quei contratti transitori relativi ad immobili che si trovino in uno dei capoluoghi di provincia o nei comuni al alta tensione abitativa nei quali sono stati stipulati accordi per il canone tra le associazioni di proprietari e inquilini.
Negli altri comuni l’aliquota è fissata al 21%. La tassazione con la cedolare si applica su di un importo che è pari al 100% del canone annuo pattuito tra le parti. In caso di opzione per la cedolare l’unico obbligo del proprietario consiste nella registrazione telematica del contratto con il modello RLI direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per chi è titolare dell’apposito ‘pin’.
In caso contrario la registrazione può essere effettuata tramite un Centro di assistenza fiscale. Nel caso in cui si eserciti l’opzione per la cedolare non è dovuta l’imposta di registro ed il contratto non è soggetto ad imposta di bollo”.