Con la Legge di stabilità 2016 (L. 258/2015) è stato introdotto il leasing immobiliare abitativo ovvero un contratto di locazione finanziaria di un immobile da adibire a prima casa. La banca acquista l’immobile secondo le indicazioni del contraente, il quale verserà alla banca un canone d’affitto per tutta la durata del contratto, al termine del contratto potrà acquistare l’immobile a un prezzo concordato all’atto della stipula del contratto.
L’acquisto della prima casa in leasing nasce come strumento alternativo al mutuo ipotecario ed è particolarmente conveniente per chi ha meno di 35 anni e un reddito annuo fino a 55.000 €. Chi ha queste caratteristiche quest’anno ha diritto alla detrazione del 19% sui canoni e oneri accessori versati nel 2016 per un importo massimo di 8.000 € a cui si somma un altro 19% sul prezzo di riscatto stabilito per un importo fino a 20.000 €. Per chi ha superato i 35 anni o ha un reddito superiore ai 55.000 € la detrazione si dimezza.
Oltre alla detrazione sul canone, sono previste altre agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in modalità leasing. Per gli atti di trasferimento di un privato in favore di una banca l’imposta di registro è stata fissata nella misura dell’1,5%, mentre le imposte ipotecarie e quelle catastali sono in misura fissa. Se il soggetto è un’impresa costruttrice soggetta al pagamento dell’I.v.a., le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa.
Le agevolazioni previste per l’utilizzatore sono simili: imposte in misura fissa all’atto del riscatto, imposta di registro dell’1,5% in caso di cessione del contratto di locazione (in caso si tratti di prima casa). In caso non si tratti di prima casa l’imposta di registro passa al 9%. Il limite temporale di applicazione di queste detrazioni è stato fissato dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.