Novità per gli affitti a canone concordato. Nella Gazzetta Ufficiale, n.62 del 15 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze che recepisce la Convenzione nazionale che i sindacati degli inquilini e le associazioni della proprietà maggiormente rappresentantive hanno firmato il 25 ottobre 2016.
Si tratta del decreto 16 gennaio 2017 (qui il documento) che detta i “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. (17A01858)”.
Un decreto che stabilisce i nuovi modelli contrattuali per gli affitti cosiddetti concordati. Questo il contenuto degli articoli:
- Articolo 1 – Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale.
- Articolo 2 – Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi.
- Articolo 3 – Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi.
- Articolo 4 – Tabella degli oneri accessori.
- Articolo 5 – Agevolazioni fiscali.
- Articolo 6 – Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale.
- Articolo 7 – Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi di contratto.
Tra le novità, la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa. Sul fronte del livello del canone, i nuovi accordi dovranno fissarlo in base a fasce di oscillazione che prevedono dei valori minimi e massimi.
Ricordando inoltre che i contratti di locazione di natura transitoria, aventi durata non superiore a 18 mesi, sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori, il decreto amplia il novero delle fattispecie in cui gli accordi territoriali dovranno consentire alle parti di stipularne.
Allegati al documento ci sono alcuni “fac simile” di modelli contrattuali per la locazione abitativa, la locazione abitativa transitoria e la locazione per studenti universitari.
L’Unione Inquilini ha parlato di un importante risultato e tra le novità ha segnalato:
- gli accordi locali stabiliranno le fasce di oscillazione dell’unità o porzione di unità immobiliare (tipiche degli affitti transitori per studenti o lavoratori in mobilità);
- gli accordi locali stabiliranno anche i valori massimi del canone, all’interno delle fasce, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero i canoni relativi agl alloggi sociali realizzati con intervento pubblico/privato, il cosiddetto “social housing”;
- alla sottoscrizione degli Accordi integrativi con le grandi proprietà immobiliari (coloro che possiedono più di 100 unità immobiliari sul territorio nazionale) possono partecipare anche le associazioni onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari;
- la Convenzione e il decreto che la recepisce affermano in maniera perentoria che i contratti tipo allegati sono gli unici che devono essere utilizzati per la stipula dei contratti agevolati.