Deve essere il venditore o il compratore a pagare la provvigione dell’agente immobiliare? Tema annoso, sul quale è utile fare un po’ di chiarezza. La risposta, infatti, cambia in base alle circostanze.
Con la sentenza n. 24950/16, la Cassazione ha specificato che ciò che conta non è tanto la presenza di un rapporto contrattuale tra l’agente e una delle parti, quanto la posizione terza del professionista del settore immobiliare, che abbia procurato un’utilità a entrambi i contraenti. E’ da questa utilità che scatta l’obbligo di pagare il compenso, a prescindere da un precedente mandato scritto.
Da ciò ne deriva che se il venditore di un immobile ha incaricato un’agenzia immobiliare e tra i patti è previsto che la provvigione sia pagata dall’acquirente (o dall’affittuario), sarà quest’ultimo a dover versare il compenso al mediatore, anche se non gli ha mai dato alcun mandato e non ha firmato alcun contratto di incarico con l’agenzia.
Come evidenziato da La legge per tutti, ne consegue che quando si ha intenzione di acquistare o affittare una casa e a far vedere l’immobile è un agente immobiliare, bisogna avere l’accortezza di chiedere, preventivamente, chi dovrà pagare la provvigione e, eventualmente, bisogna leggere cosa è scritto nella scrittura che verrà fatta firmare.
Se si accettano queste condizioni, non ci si può poi tirare indietro sostenendo che il mandato all’agente è stato conferito dal proprietario di casa. Di norma è colui che ha dato il mandato al mediatore a dover pagare la provigione, ma gli accordi possono essere diversi.
Quindi, se nulla dice il contratto firmato tra acquirente/affittuario e mediatore, la provvigione resta a carico del venditore/padrone di casa. Se, invece, il contratto prevede che l’onere resti a carico dell’acquirente/inquilino quest’ultimo non si può sottrarre al pagamento e il mediatore gli può fare causa o presentare un decreto ingiuntivo.
Secondo la sentenza della Cassazione, l’acquirente dell’immobile deve pagare la provvigione se si è impegnato a farlo anche se il mediatore che ha fatto incontrare le parti è stato incaricato dal venditore. Ciò che in definitiva più conta, non è tanto il rapporto di mandato, quando la posizione terza di mediazione che l’agente assume nel rapporto con entrambe le parti; per la terzietà è sufficiente l’assenza di un rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una di esse.
L’attività che il mediatore svolge non di propria iniziativa, ma sulla base di un mandato conferitogli da una delle parti non muta ciò che concretamente egli fa ai fini della conclusione dell’affare: anche in presenza di un rapporto contrattuale tra il mediatore e uno dei soggetti messi in contratto, è possibile che il pagamento sia a carico dell’acquirente.