L’affitto è regolato dalla legge 431/1998, che in merito ai contratti possibili offre quattro opzioni. Per ogni tipologia di locazione identifica uno schema contrattuale più o meno rigido. Vediamo quali sono le soluzioni previste.

Contratto libero – La durata è di 4 anni, con rinnovo tacito per altri 4 anni. Alla fine del secondo quadriennio, senza disdetta con 6 mesi di anticipo, si rinnova alle stesse condizioni. Il contratto può essere sottoscritto su tutto il territorio nazionale.

Contratto a canone concordato – La durata è di 3 anni con rinnovo tacito di altri 2. Senza disdetta almeno 6 mesi prima, il contratto si rinnova automaticamente. Il canone non è libero: un accordo locale tra le associazioni degli inquilini e dei proprietari definisce l’importo minimo e massimo in base alla localizzazione e alle caratteristiche dell’alloggio. Il contratto può essere sottoscritto in tutta Italia e gode di agevolazioni fiscali, alcune delle quali differenziate in base al tipo di Comune.

Contratto transitorio – Dura da 1 a 18 mesi. Alla scadenza si risolve senza disdetta. Nelle città metropolitane, nei Comuni ad esse limitrofe e negli altri Comuni capoluogo di provincia il canone non è libero, ma deve attenersi agli accordi territoriali. Può essere sottoscritto solo per documentate esigenze temporanee.

Contratto per studenti – Può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36. Gli accordi territoriali stabiliscono il livello del canone minimo e massimo che il proprietario può chiedere date le caratteristiche dell’alloggio. Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente o da un gruppo di studenti fuori sede nelle città sedi universitarie o di sedi distaccate e succurali.