Approda al Consiglio dei ministri il decreto legislativo di integrazione al Dlgs 102/2014, un provvedimento che va a modificare la normativa vigente sul risparmio energetico. Tra le novità più attese ci sono quelle relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore, la cui scadenza resta fissata al 31 dicembre 2016.
Come evidenziato da Confedilizia, in particolare, le nuove disposizioni prevedono la possibilità – in presenza di squilibri nella contabilizzazione dei consumi – di derogare ai criteri indicati nella norma tecnica Uni 10200, che l’attuale normativa impone quale unico riferimento. Vediamo, nel dettaglio, quanto previsto dal nuovo decreto.
Come sottolineato dal Sole 24 Ore, l’articolo 9 comma 5 è suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le lettere a), b), c) riguardano gli interventi impiantistici in materia di contabilizzazione e termoregolazione in riferimento al riscaldamento, al raffreddamento e all’acqua calda sanitaria.
Alla lettera a) si precisa che l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza del punto di fornitura del condominio è attività riservata agli esercenti l’attività di misura.
La lettera b) prevede l’obbligo per il condominio e gli edifici polifunzionali di installare sottocontatori per individuare l’effettivo consumo di ciascuna unità immobiliare. Nel caso in cui questo non sia possibile o vi sia inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, in base alla lettera c) è possibile installare le valvole termostatiche e i ripartitori su ciascun corpo scaldante.
In caso di mancata installazione di quanto previsto nelle lettere b) e c) la sanzione da 500 a 2.500 euro sarà irrogata al proprietario dell’unità immobiliare.
Modifiche importanti, poi, sono state apportate al criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento di cui alla lettera d), per la cui violazione la sanzione da 500 a 2.500 euro resta confermata in capo al condominio.
Per la ripartizione viene sempre fatto obbligatorio riferimento all’applicazione della norma Uni 10200. Ma sul punto ci sono delle novità. Sono previste sempre due voci: la quota a consumo e la quota fissa. La quota a consumo dovrà sempre tenere in considerazione gli effettivi prelievi volontari di energia termica.
Nel caso in cui, però, l’applicazione della 10200 non sia possibile oppure vi siano, tramite apposita relazione tecnica asseverata, comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento è possibile suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Questi criteri di ripartizione sono facoltativi se alla data di entrata in vigore del nuovo Dlgs si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi e alla relativa suddivisione delle spese. In ogni caso, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, la suddivisione potrà essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà.
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